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Abbandono: è rilevante l’eventuale rimozione degli effetti dannosi della condotta?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/07/2018
n. 29216

Il reato di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo 152/2006, a differenza dalla realizzazione di una discarica abusiva (comma 3), ha natura istantanea e si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, rimanendo irrilevante la eventuale rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati per effetto di tale condotta (nella specie si trattava di piattelli derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello, sia integri sia rotti, diverse e svariate borre, nonché diversi pallini di piombo, esito dei tiri al piattello, in ordine ai quali è stato ritenuto incongruo il quantitativo di rifiuti smaltiti, quali risultanti dai relativi formulari, rispetto ai quantitativi acquistati nello stesso periodo).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 27 marzo 2017 il Tribunale di Udine ha condannato M.C. alla pena di euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale presidente e legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica B. Giorgini dal 7 aprile 2009, abbandonato in modo incontrollato, sul terreno destinato alla associazione o comunque in uso alla stessa, rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in una parte dei piattelli e delle borre in plastica derivanti dalla attività di tiro a volo e nei pallini di piombo utilizzati nel tiro…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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