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Fanghi di depurazione in agricoltura: i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 17/10/2023
n. 9044

La materia relativa alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attiene all’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e la stessa disciplina primaria, all’art. 6, ha in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione. Pertanto, muovendo da tali presupposti normativi, si perviene, sotto un primo profilo, ad affermare che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.          

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto 1.L’oggetto del presente contenzioso è costituito: a) dall’articolo 35, comma 6, lettera b) del Piano delle Regole della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Garlasco, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Garlasco n. 8 del 20 aprile 2016, che istituisce, all’interno delle aree agricole, un esplicito divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del centro abitato ed individua, mediante la tavola DP05c, le aree del territorio comunale in base all’attitudine allo spargimento dei fanghi; b) dalla nota prot. n. 14572 del…
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