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Inerti da demolizione: quando sono sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 24/04/2015
n. 17126

Integra il reato di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006 l’abbandono incontrollato di residui da demolizione, che devono essere qualificati come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotti, così come integra il reato in questione il reimpiego di materiale inerte derivante dall’attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis, D.L.vo n. 152/2006.

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