Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13 marzo 2017, il Tribunale di Milano condannava alle pene pecuniarie di legge gli odierni ricorrenti M.A. e C.F.R. - rispettivamente, quale esecutore materiale del trasporto e amministratore della società C. Srl, locataria del mezzo - per il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (così riqualificata l'originaria imputazione elevata ai sensi del comma 1, lett. a, della stessa disposizione), per aver effettuato un'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi che la C. Srl, titolare di autorizzazione…
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Trasporto rifiuti: a quali condizioni è possibile usare mezzi nuovi rispetto a quelli previsti nell’iscrizione all’Albo Gestori?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2018
n. 6739
In materia di gestione di rifiuti, l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali (di cui all’art. 212 del D.L.vo 152/2006) per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività soltanto con riferimento ai mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione, essendo necessario accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto dell'attività. Secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.M. 140/2014, infatti, nel caso di variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese devono, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegare alla comunicazione di variazione una specifica dichiarazione. Solamente in tal caso è, allora, consentito l'immediato utilizzo dei nuovi veicoli prima che l'autorità preposta deliberi sulla variazione. Diversamente, in assenza di tale dichiarazione l’utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in sede di iscrizione, o di variazione, fa sì che l’attività risulti esercitata in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, integrando il reato di cui all’art. 256, comma 4, del D.L.vo 152/2006. Inoltre, lo specifico accertamento da compiersi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, con riferimento all'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti, vale a maggior ragione per i rimorchi, le cui caratteristiche tecniche debbono essere valutate ai fini di accertare che il trasporto possa svolgersi in condizioni di sicurezza per l'ambiente.
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13 marzo 2017, il Tribunale di Milano condannava alle pene pecuniarie di legge gli odierni ricorrenti M.A. e C.F.R. - rispettivamente, quale esecutore materiale del trasporto e amministratore della società C. Srl, locataria del mezzo - per il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (così riqualificata l'originaria imputazione elevata ai sensi del comma 1, lett. a, della stessa disposizione), per aver effettuato un'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi che la C. Srl, titolare di autorizzazione…
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