Ritenuto in fatto Con sentenza del 13 gennaio 2015 il Tribunale di Locri ha dichiarato la penale responsabilità di T.G. e di S. L., in ordine al reato di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, per avere, il primo, provveduto alla raccolta ed al trasporto con il proprio autocarro di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiali di risulta di opere di demolizione edile, in assenza della prescritta autorizzazione, e la seconda, per essersi disfatta, in qualità di produttrice dei rifiuti in questione, affidandoli al T., condannandoli, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia. In particolare il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Appaltatore o committente: chi è il produttore dei rifiuti?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2018
n. 223
Nel caso di un’attività di gestione di rifiuti prodotti nell’ambito di un contratto di appalto, è sempre l’appaltatore il titolare degli gli obblighi connessi al corretto smaltimento degli stessi, sicché sarà lui a rispondere dell’eventuale gestione non autorizzata di tali rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006. Questo in quanto è l’appaltatore, che provvede al compimento dell’opera o alla prestazione del servizio, al quale è vincolato, organizzando i mezzi necessari e gestendo l’intera attività a proprio rischio, il produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale. Tuttavia, nel caso in cui vi sia ingerenza, o controllo diretto dei lavori, da parte del committente, i relativi obblighi connessi alla gestione di tali rifiuti si estendono anche a suo carico (nel caso di specie, l’assenza di un tale diretto coinvolgimento da parte del committente nella esecuzione delle opere appaltate ha condotto all’esclusione della sua responsabilità).
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto Con sentenza del 13 gennaio 2015 il Tribunale di Locri ha dichiarato la penale responsabilità di T.G. e di S. L., in ordine al reato di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, per avere, il primo, provveduto alla raccolta ed al trasporto con il proprio autocarro di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiali di risulta di opere di demolizione edile, in assenza della prescritta autorizzazione, e la seconda, per essersi disfatta, in qualità di produttrice dei rifiuti in questione, affidandoli al T., condannandoli, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia. In particolare il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata