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RIFIUTI – Reato di omessa bonifica

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 09/06/2010
n. 22006

In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all’art. 257 D.Lvo 152/2006. Non sembra possibile, infatti, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 D.Lvo 152/2006 ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis D.Lvo 22/97 non è sovrapponibile a quella dell’art. 257 D.Lvo 152/2006.

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