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Gestione non autorizzata di rifiuti: è sufficiente una sola attività

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/05/2019
n. 21369

Si integra il reato di cui dell’art. 256, comma primo, del D.Lvo 152/2006 anche quando venga accertata una sola condotta tra quelle elencate dalla norma (trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), purché questa costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia del tutto occasionale. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la penale responsabilità di un imprenditore edile per aver trasportato e riversato senza autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in sfabbricidi, in un'area adibita a discarica non autorizzata, ritenendo che il suo comportamento illecito fosse abituale a seguito della valutazione di alcuni elementi, tra i quali, la presenza di rifiuti all'interno della discarica abusiva della stessa specie di quelli trasportati il giorno dell'elevata contestazione e la vicinanza dell'area alla propria abitazione).  

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