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RIFIUTI – Sottoprodotto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/06/2007
n. 24471

Il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell'esistenza di un'azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsene: ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché "il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione ...". Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la qualificazione del materiale.

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