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RIFIUTI – Materie fecali

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 14/10/2005
n. 37405

Posto che il D.Lgs. 22/1997 ha previsto la possibilità di una diversa e successiva disciplina di legge rispetto a quella del decreto stesso per talune categorie di rifiuti, tra le quali le materie fecali riutilizzate nelle normali pratiche agricole, in mancanza di una diversa e successiva disciplina di tutela ambientale da parte di specifiche e settoriali disposizioni di legge, le predette materie fecali rientrano pienamente nel campo di applicazione del Decreto Ronchi (nella specie, trattasi della Regione Friuli Venezia Giulia che non ha mai emanato alcuna disposizione in materia). Pertanto, le materie fecali devono essere considerate rifiuti non pericolosi ai sensi del Decreto Ronchi e tutte le attività connesse alla loro gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, ecc.) devono essere precedute dall'autorizzazione o altro provvedimento ai sensi dell'artt. 27 e seguenti, con l'ulteriore conseguenza che, in mancanza deve ritenersi la sussistenza del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22/1997.

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