RIFIUTI – Scarti di vegetazione
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione penale – Sez. III
Data: 14/05/2009
n. 20248
Il cosiddetto “pastazzo di agrumi”, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorché siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura, bensì costituisce rifiuto ex art. 183, co 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Scarti di vegetazione
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione penale – Sez. III
Data: 14/05/2009
n. 20248
Il cosiddetto “pastazzo di agrumi”, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorché siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura, bensì costituisce rifiuto ex art. 183, co 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.
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