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Transfrontaliero: il transito da frontiera diversa è illegale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte Europea di Giustizia, Sez. VII
Data: 26/11/2015
n. C-487/14

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 (relativo alla spedizione dei rifiuti) deve essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento.

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