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Terre e rocce da scavo: quale concetto di gestione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/11/2018
n. 53648

In tema di rifiuti, la definizione di "gestione", ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.L.vo 152/2006, è contenuta nell'art. 183, lett. n), del medesimo decreto e abbraccia la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. La disposizione definisce anche le attività di recupero e smaltimento, statuendo che rientra nella prima qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto e o nell'economia in generale (lett.t), e che alla seconda categoria è invece riconducibile qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (lett. z). Costituisce attività di gestione di rifiuti, ed è quindi soggetta al previo rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e seguenti del medesimo decreto 152/2006, quella concretamente realizzatasi mediante il deposito di numerose tonnellate di rifiuti, lo smaltimento di enormi quantità di rocce e terre da scavo, il recupero delle sostanze inorganiche per il riempimento del sito di cava, così sostituendo altri materiali che avrebbero potuto assolvere alla medesima funzione. Tale attività non può, infatti, in alcun modo essere sottratta ai controlli - preventivi e successivi - connessi al regime autorizzatorio richiesto per la gestione dei rifiuti.

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