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RIFIUTI – Liquidi da sviluppo fotografico RIFIUTI - Responsabilità enti collettivi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile - Sez. II
Data: 18/01/2010
n. 00659

Rientrano tra i rifiuti pericolosi, i liquidi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico estratti dai dispositivi nelle quali hanno assolto per i periodi di tempo programmati la loro precipua funzione, perdendo o trasformando la loro naturale ed originaria composizione. Nella specie, i liquidi in questione ritenuti esausti, quand'anche trasportati altrove in vista di esami sperimentali, costituiscono già rifiuti pericolosi e il dedotto riciclaggio degli stessi, presso la sede centrale dello stabilimento dell'impresa produttrice, costituisce solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile soltanto dall'impresa produttrice, rappresentando solo un'eventuale reimpiego lecitamente realizzabile unicamente secondo le rigorose prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. (in particolare v. art. 33, co.2 lett. b) Tale possibilità, comunque, non può giustificare l'inosservanza dell'obbligo della registrazione, atteso che la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D, D.Lgs. n. 22/97 e s.m.) non vale ad escludere la stessa dal novero dei rifiuti. E’ correttamente applicato l'art. 6 co. 3 della L. n. 689/81, che in aderenza al principio societas delinquere non potest prevede che in caso di illecito amministrativo riferibili ad attività di enti collettivi, dotati o non di personalità giuridica, gli stessi sono solo obbligati in solido al pagamento della sanzione con le persone fisiche, autrici della violazione. Di quest'ultima rispondono, a titolo personale, non solo coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, ma anche quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno fa capo lo specifico settore cui é riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita

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