RIFIUTI – Rottami ferrosi
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia Europea
Data: 22/12/2008
n. 283-07
Sottraendo dall’ambito di applicazione della legislazione italiana di trasposizione della direttiva n. 75/442/CEE taluni rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche e metallurgiche, nonché il combustibile da rifiuti di quantità elevata, l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Alla luce della nozione di “rifiuto” per la comprensione della quale occorre comprendere il significato del concetto di “disfarsi” contenuto nella direttiva n. 75/442/CEE (la quale all’art. 1 lett. a) sancisce che il rifiuto è qualsiasi sostanza che rientri in una delle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), è sufficiente osservare, riguardo al caso in esame, che i rottami destinati alla produzione siderurgica o metallurgica oggetto delle disposizioni controverse non rientrano tra le eccezioni all’ambito di applicazione della direttiva 75/447 previste al suo art. 2, n. 1. Relativamente al CDR-Q, come i rifiuti solidi urbani che lo compongono,esso è un residuo di consumo e rientra quindi nella definizione di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 fino al momento della sua effettiva combustione per produrre energia.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Rottami ferrosi
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Giustizia Europea
Data: 22/12/2008
n. 283-07
Sottraendo dall’ambito di applicazione della legislazione italiana di trasposizione della direttiva n. 75/442/CEE taluni rottami destinati all’impiego in attività siderurgiche e metallurgiche, nonché il combustibile da rifiuti di quantità elevata, l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Alla luce della nozione di “rifiuto” per la comprensione della quale occorre comprendere il significato del concetto di “disfarsi” contenuto nella direttiva n. 75/442/CEE (la quale all’art. 1 lett. a) sancisce che il rifiuto è qualsiasi sostanza che rientri in una delle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), è sufficiente osservare, riguardo al caso in esame, che i rottami destinati alla produzione siderurgica o metallurgica oggetto delle disposizioni controverse non rientrano tra le eccezioni all’ambito di applicazione della direttiva 75/447 previste al suo art. 2, n. 1. Relativamente al CDR-Q, come i rifiuti solidi urbani che lo compongono,esso è un residuo di consumo e rientra quindi nella definizione di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 fino al momento della sua effettiva combustione per produrre energia.
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