Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 23 novembre 2015, il Tribunale di Siena ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, comma 4, d. Igs n. 152 del 2006, perché, in concorso con altro soggetto non ricorrente, aveva trasportato 1140 kg di ferraglia varia, classificabile come rifiuto non pericoloso, in violazione della prescritta iscrizione. 2.Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) la violazione dell'art. 522 cod. pen., per avere il Tribunale proceduto ad una riqualificazione dei fatti di reato senza preventiva…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Trasporto di rifiuti con mezzo diverso e quantitativo eccedente: quale sanzione?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 01/02/2019
n. 5137
In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, la condotta di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso e con un quantitativo di materiale trasportato eccedente rispetto a quanto consentito in virtù dell'iscrizione effettuata integra il reato previsto e punito ai sensi dell’art. 256 TUA comma 4.
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 23 novembre 2015, il Tribunale di Siena ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, comma 4, d. Igs n. 152 del 2006, perché, in concorso con altro soggetto non ricorrente, aveva trasportato 1140 kg di ferraglia varia, classificabile come rifiuto non pericoloso, in violazione della prescritta iscrizione. 2.Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) la violazione dell'art. 522 cod. pen., per avere il Tribunale proceduto ad una riqualificazione dei fatti di reato senza preventiva…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata