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Pulizia reti fognarie: sanzioni per lo spurghista che non utilizza il modello unico!

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lazio, Seconda Ter
Data: 20/01/2023
n. 1055

Alla luce delle finalità di semplificazione, ai sensi dell’art. 230, comma 5, D.L.vo 152/2006, la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e delle fosse settiche, anche se prelevati presso soggetti diversi, devono essere accompagnati – in sostituzione del FIR ex art. 193 del D.L.vo 152/2006 in forza di una norma di rango legislativo - dal modello unico di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, adottato con Delibera n. 14/2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali. L’omogeneità formale e la successione cronologica fra le due disposizioni (art. 193 e 230, comma 5, D.L.vo 152/2006) comporta l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.L.vo 152/2006 anche al soggetto che non utilizzi il modello unico introdotto con la Delibera dell’Albo.

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Leggi la sentenza

FATTO   Con il ricorso introduttivo del gravame, la Commerciale Sicula s.r.l., società operante nel settore della locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici, impugna la deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 adottata dal Comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali e la risposta fornita il 17 marzo 2022 dal Comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali a un quesito da essa formulato il 26 ottobre 2021. Premesso di essersi sempre qualificata come “trasportatore” nella tracciatura dei rifiuti prelevati dai bagni mobili, qualificando come “produttori” i committenti – così come, a suo giudizio, previsto e riconosciuto da circolari ministeriali, dottrina e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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