Fatto La società ricorrente, D., società quotata in Borsa, nel segmento star, leader mondiale da anni nella produzione e commercializzazione dei derivati del pomodoro, titolare, nella sola Provincia di Salerno, di tre stabilimenti industriali (Angri, Sarno e Fisciano), tecnologicamente avanzati, gestiti da quasi un decennio in regime autorizzativo – ambientale – AIA, premesso che, per quanto riguarda il processo produttivo, al pari di altre industrie conserviere, nel corso del tempo aveva proceduto a classificare e smaltire i rifiuti provenienti dal proprio processo produttivo nel modo che segue: - Codice CER 02.01.99 "Rifiuti non specificati altrimenti prodotti da agricoltura", con…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Classificazione: quale codice per i rifiuti derivanti da pulizia e primo lavaggio dei materiali vegetali eduli?
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Campania, Sez. II
Data: 20/07/2018
n. 2218
Con riferimento alla classificazione dei rifiuti derivanti dalla pulizia e primo lavaggio dei pomodori prodotti dalle aziende agricole che si occupano del comparto produttivo delle conserve alimentari, in applicazione di quanto espressamente stabilito dal D.M. 5 febbraio 1998, ai rifiuti riconducibili alla tipologia “terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli” (punto 7.31) provenienti dall’industria agroalimentare in genere (punto 7.31.1), debbono essere attribuiti unicamente il codice 020401, per i residui derivanti dalla pulizia delle barbabietole, e il codice 020199, per i residui derivanti dalla pulizia di tutti gli altri materiali vegetali eduli. Infatti, l’inequivoca attribuzione del codice 020199 ai rifiuti derivanti dalla pulizia e primo lavaggio di tutti i materiali vegetali eduli (diversi dalla barbabietola, per la quale vale lo specifico codice 020401) prodotti dall’industria agroalimentare non sembra lasciare alcuno spazio all’assegnazione di codici identificativi alternativi per il terriccio derivante dal primo lavaggio dei pomodori.
Leggi la sentenza
Fatto La società ricorrente, D., società quotata in Borsa, nel segmento star, leader mondiale da anni nella produzione e commercializzazione dei derivati del pomodoro, titolare, nella sola Provincia di Salerno, di tre stabilimenti industriali (Angri, Sarno e Fisciano), tecnologicamente avanzati, gestiti da quasi un decennio in regime autorizzativo – ambientale – AIA, premesso che, per quanto riguarda il processo produttivo, al pari di altre industrie conserviere, nel corso del tempo aveva proceduto a classificare e smaltire i rifiuti provenienti dal proprio processo produttivo nel modo che segue: - Codice CER 02.01.99 "Rifiuti non specificati altrimenti prodotti da agricoltura", con…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata