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Recupero di materiale edile contenente amianto: quali regole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 15/12/2021
n. 8368

Le disposizioni normative (par. 7.1. dell’allegato 1 al D.M. 5.2.1998) escludono la recuperabilità, se contenenti amianto, dei “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali”. Si tratta di una opzione del legislatore insindacabile nel merito, la quale è conforme al principio di precauzione e costituisce il logico sviluppo della scelta risalente alla L. 257/1992, secondo la quale “sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” (art. 1, comma 2). Pertanto, le fonti normative richiedono, ai fini dell’eventuale riutilizzo dei rifiuti in esame, la totale assenza di amianto, da accertarsi attraverso l’impiego delle migliori tecniche attualmente disponibili.

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