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Impianti incenerimento-coincenerimento: le autorità regionali possono imporre limiti di emissioni più rigorosi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 03/03/2023
n. 2245

L’art. 237-duodecies, comma secondo D.L.vo 152 del 2006 vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, tuttavia, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni. L’art. 237-quattuordecies, comma 2, riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite. Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose e che vincola altresì le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali. Dal contenuto dell’art. 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, D.L.vo 152 del 2006 si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione imponga limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto.

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