FATTO e DIRITTO 1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito: a) dalla deliberazione della giunta regionale del Molise n. 231 del 19 maggio 2015 recante “Impianto di coincenerimento di Pozzilli della società XXX – Adozione delle seguenti determinazioni: introduzione del codice CER 19 12 12; Adeguamento dell'impianto alle previsioni della L. 164 del 11.11.2014; Installazione di un trituratore per il combustibile-rifiuto e ridefinizione dell'importo della garanzia finanziaria a carico della società”, con cui si rimette al Servizio tutela della regione ogni valutazione in merito alle modificazioni comunicate da XXX con le note del 4 agosto 2014 prot. n.…
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Impianti incenerimento-coincenerimento: le autorità regionali possono imporre limiti di emissioni più rigorosi?
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 03/03/2023
n. 2245
L’art. 237-duodecies, comma secondo D.L.vo 152 del 2006 vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, tuttavia, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni. L’art. 237-quattuordecies, comma 2, riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite. Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose e che vincola altresì le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali. Dal contenuto dell’art. 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, D.L.vo 152 del 2006 si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione imponga limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto.
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FATTO e DIRITTO 1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito: a) dalla deliberazione della giunta regionale del Molise n. 231 del 19 maggio 2015 recante “Impianto di coincenerimento di Pozzilli della società XXX – Adozione delle seguenti determinazioni: introduzione del codice CER 19 12 12; Adeguamento dell'impianto alle previsioni della L. 164 del 11.11.2014; Installazione di un trituratore per il combustibile-rifiuto e ridefinizione dell'importo della garanzia finanziaria a carico della società”, con cui si rimette al Servizio tutela della regione ogni valutazione in merito alle modificazioni comunicate da XXX con le note del 4 agosto 2014 prot. n.…
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