RIFIUTI – Obbligo di rimozione di rifiuti
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Puglia
Data: 02/02/2005
n. 00435
Il grado di colpa richiesto dall’art. 14, comma 3, D. Lgs. 22/1997 al fine di individuare, in capo al proprietario dell’area sulla quale sono stati accumulati in maniera indiscriminata ingenti quantità di rifiuti, l’obbligo di recupero, smaltimento e ripristino è quello della mera colpa lieve, con la conseguenza che è possibile (anche) la sola verifica in concreto di tale tipo di colpa al fine di confermare la sussistenza in capo allo stesso dei predetti obblighi.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Obbligo di rimozione di rifiuti
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Puglia
Data: 02/02/2005
n. 00435
Il grado di colpa richiesto dall’art. 14, comma 3, D. Lgs. 22/1997 al fine di individuare, in capo al proprietario dell’area sulla quale sono stati accumulati in maniera indiscriminata ingenti quantità di rifiuti, l’obbligo di recupero, smaltimento e ripristino è quello della mera colpa lieve, con la conseguenza che è possibile (anche) la sola verifica in concreto di tale tipo di colpa al fine di confermare la sussistenza in capo allo stesso dei predetti obblighi.
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