RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte di appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto dal XXX, esclusa la ritenuta continuazione tra gli illeciti contestati ai capi A) e B), ne ha confermato la responsabilità per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dipendente dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contestato al presidente del consiglio di amministrazione del consorzio e già in primo grado dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata ha confermato la condanna…
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Qual è la nozione di sito?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2023
n. 26805
La nozione di “sito” come “area o porzione di territorio, geograficamente definita” e “determinata”, oppure “perimetrata”, è tipica del diritto penale dell’ambiente (v., nel primo senso, con riguardo cioè all’ulteriore specificazione della “determinazione”, l’art. 240, lett. a, d.lgs. 152/2006; nel secondo senso, con particolare riguardo alla “perimetrazione”, l’art. 2, lett. i, d.P.R. 120 del 2017). Essa, dunque, non si presta a ricomprendere distinte ed autonome porzioni di territorio che, benché ricadenti nel medesimo comune e non distanti tra loro, non siano contigue e abbiano addirittura diversa destinazione: ci si trova in tal caso di fronte a due distinte aree e non ad una sola area definita e determinata, in modo tale da poter essere circoscritta in un unico perimetro. Né può indurre in contrario avviso il fatto che i lavori nei due diversi siti siano in qualche modo sin dall’origine “collegati”: la certezza del riutilizzo del materiale è bensì requisito essenziale della disciplina derogatoria in parola – come, peraltro, di quella prevista dal d.P.R. 120/2017 – ma essa non è sufficiente, richiedendosi anche, appunto, che il materiale non fuoriesca dal medesimo sito inteso come unica area suscettibile di perimetrazione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte di appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto dal XXX, esclusa la ritenuta continuazione tra gli illeciti contestati ai capi A) e B), ne ha confermato la responsabilità per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dipendente dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contestato al presidente del consiglio di amministrazione del consorzio e già in primo grado dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata ha confermato la condanna…
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