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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: profitto e concorso

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 25/01/2022
n. 2842

Ai fini della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto (che può consistere non solo in un ricavo patrimoniale ma anche nella riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda) è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può produrre conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l’integrità dell’ambiente. In caso di concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al soggetto concorrente che di per sé non partecipi (o partecipi in misura minima) ai (maggiori) profitti illeciti di cui egli sia comunque consapevole.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con ordinanza del 6 agosto 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (omissis) avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure cautelari del divieto di dimora e del divieto di esercizio dell'attività di scarico e carico rifiuti e di attività d'impresa e di esercizio d'uffici direttivi di persone giuridiche nel settore dei rifiuti per la durata di mesi dieci, in relazione al reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.   2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, (omissis) ha proposto ricorso per cassazione deducendo,…
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