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Quali limiti alla messa in riserva (R13)?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38841

Nell’ambito delle procedure semplificate di autorizzazione, di cui all’art. 214 del D. L.vo 152/2006, il passaggio fra i siti destinati all'operazione di recupero R13, ossia di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R1 a R12, è consentito una sola volta e ai soli fini della cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. In ogni caso, in assenza di prove concrete che dimostrino ulteriori passaggi, non è possibile concludere per la commissione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, del D. L.vo 152/2006.

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RITENUTO IN FATTO       1. Con sentenza del 25 maggio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania ha condannato M. S., nella qualità di legale rappresentante della R. s.r.l. e concesse le attenuanti generiche nonché la riduzione per il rito, alla pena di euro 934 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e 214, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Avverso la predetta decisione l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, la ricorrente ha dedotto violazione di legge…
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