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Quali limiti alla messa in riserva (R13)?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38841

Nell’ambito delle procedure semplificate di autorizzazione, di cui all’art. 214 del D. L.vo 152/2006, il passaggio fra i siti destinati all'operazione di recupero R13, ossia di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R1 a R12, è consentito una sola volta e ai soli fini della cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. In ogni caso, in assenza di prove concrete che dimostrino ulteriori passaggi, non è possibile concludere per la commissione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, del D. L.vo 152/2006.

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