FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso n. 44 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Parma, l’Associazione Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia, il signor G. F., l’Associazione Rurali Reggiani (Ru-Re), il signor F. F., la Società Agricola C. di F. F. e C. SS, il signor L. B., le F. B. SS di B. L., D., R. e S. Società Agricola, il signor G. L., la Società Agricola L. P. e Figli SS, la signora R. B., i signori R. B., L. M., L. S., D. S., L. S., S. T. e P. L., avevano chiesto l’annullamento:…
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Gestione integrata dei rifiuti: l’attività di recupero rientra nel servizio?
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 18/11/2024
n. 9221
Le imprese che svolgono attività di raccolta dei rifiuti urbani in virtù dell’affidamento del servizio da parte dell’Amministrazione pubblica possono effettuare anche attività di recupero degli stessi in regime di libero mercato. L’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, infatti, fa rientrare tra le attività affidate per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “l’avvio a smaltimento e recupero” non anche l’espletamento di queste attività che assumono carattere precipuamente imprenditoriale e pertanto affidate alla libera concorrenza. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con cui i ricorrenti contestavano la legittimità dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di gestione anaerobica progettato per il recupero delle frazioni dei rifiuti raccolti e gestiti in regime di privativa dall’impresa resistente; secondo i ricorrenti, l’impresa non avrebbe potuto occuparsi del recupero delle frazioni dei rifiuti dalla stessa raccolti e gestiti in regime di privativa, sussistendo l’obbligo di conferire la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) ad altri soggetti operanti in libero mercato).
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FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso n. 44 del 2020, proposto innanzi al T.a.r. Parma, l’Associazione Coordinamento Provinciale Comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia, il signor G. F., l’Associazione Rurali Reggiani (Ru-Re), il signor F. F., la Società Agricola C. di F. F. e C. SS, il signor L. B., le F. B. SS di B. L., D., R. e S. Società Agricola, il signor G. L., la Società Agricola L. P. e Figli SS, la signora R. B., i signori R. B., L. M., L. S., D. S., L. S., S. T. e P. L., avevano chiesto l’annullamento:…
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