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Cosa sono le cosiddette “passività ambientali”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 06/12/2022
n. 10663

Sulla base di quanto previsto dall’art. 245, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006, il proprietario o il gestore dell'area − pur se non responsabili dell'inquinamento – sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione ovverosia ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all'ambiente. Si tratta di iniziative a carattere preventivo, utili ad impedire o attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all'ambiente, che vanno ad aggiungersi all’onere reale e al privilegio speciale sull’immobile previsti dall’art. 253 del D.L.vo n. 152/2006 (c.d. “passività ambientali” che possono ricondursi alla presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica, o all’ipotesi in cui un qualsiasi fatto di inquinamento abbia comportato la contaminazione del sito).

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