RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 25/08/2006
n. 18556
In tema di disciplina dei rifiuti, l’art. 14 del D.L. 138/02, convertito con modificazioni dalla L. 178/02, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma primo, lettera a), del D.Lgs. 22/97, conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell’elenco di cui all’allegato A del d.lgs., all’attività svolta successivamente sul materiale, nel senso che, per escludere detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l’accertamento di una successiva utilizzazione, che non costituisca smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C del d.lgs., tale da escludere la decisione di disfarsi del materiale. Pertanto, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative comminate dall’art. 52, commi secondo e terzo, del d.lgs. n. 22 del 1997 per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12, comma primo, e per l’effettuazione del trasporto senza il formulario prescritto dall’art. 15, la circostanza che un materiale residuale di produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo, in tanto consente di escluderne la qualificazione come rifiuto, con il conseguente esonero del detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 cit.. in quanto l’attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque un’interruzione di detto ciclo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’esonero dai predetti obblighi in relazione al trasporto di rifiuti di asfalto provenienti da operazioni di demolizione di una strada, mediante fresatura del manto stradale, e destinati ad essere riutilizzati in altro luogo per la produzione di conglomerati bituminosi e per la realizzazione di sottofondi stradali).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Nozione di rifiuto
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 25/08/2006
n. 18556
In tema di disciplina dei rifiuti, l’art. 14 del D.L. 138/02, convertito con modificazioni dalla L. 178/02, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma primo, lettera a), del D.Lgs. 22/97, conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell’elenco di cui all’allegato A del d.lgs., all’attività svolta successivamente sul materiale, nel senso che, per escludere detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l’accertamento di una successiva utilizzazione, che non costituisca smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C del d.lgs., tale da escludere la decisione di disfarsi del materiale. Pertanto, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative comminate dall’art. 52, commi secondo e terzo, del d.lgs. n. 22 del 1997 per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12, comma primo, e per l’effettuazione del trasporto senza il formulario prescritto dall’art. 15, la circostanza che un materiale residuale di produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo, in tanto consente di escluderne la qualificazione come rifiuto, con il conseguente esonero del detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 cit.. in quanto l’attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque un’interruzione di detto ciclo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’esonero dai predetti obblighi in relazione al trasporto di rifiuti di asfalto provenienti da operazioni di demolizione di una strada, mediante fresatura del manto stradale, e destinati ad essere riutilizzati in altro luogo per la produzione di conglomerati bituminosi e per la realizzazione di sottofondi stradali).
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