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Attività di gestione non autorizzata di rifiuti: secondaria ma non occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VI
Data: 19/04/2019
n. 16707

Commette il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (di cui al comma 1 dell’art. 256 D.Lvo n.152 del 2006) chiunque svolga le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, anche quando tali attività siano esercitate di fatto in modo secondario rispetto ad un’attività primaria diversa di gestione illecita di rifiuti. Tuttavia, questa attività, purché svolta in modo secondario, non deve essere occasionale e tale occasionalità può desumersi anche in base alla quantità di rifiuti trattati.

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