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Impresa in amministrazione giudiziaria: chi risponde di gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/12/2018
n. 53978

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, la eventuale esistenza di un amministratore giudiziario non ha l’effetto di impedire al legale rappresentante di essere a conoscenza degli sversamenti illeciti effettuati nell’ambito dell’attività aziendale: grava, infatti, su tale soggetto l’obbligo di garantire la correttezza dell'intero ciclo dei rifiuti (nella specie, l’amministrazione giudiziaria riguardava l’azienda incaricata del trasporto, mentre il legale rappresentante ritenuto responsabile, in concorso, era quello dell’azienda produttrice del rifiuto).

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