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Quando il gesso di defecazione può costituire rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 10/08/2017
n. 39074

La pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo, ma esclusivamente al suo smaltimento: non è, quindi, la natura di fertilizzazione del gesso di defecazione a escluderne a priori la natura di rifiuto. Pertanto, a contrario, se ne può dedurre che il gesso di defecazione, se effettivamente recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, se impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, se rispettoso di quanto previsto in materia di etichettatura, tracciabilità ed imballaggio, se stoccato con modalità idonee che non ne compromettano l’utilizzo, allora può essere immesso nel mercato come fertilizzante.

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