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Quando il gesso di defecazione può costituire rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 10/08/2017
n. 39074

La pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo, ma esclusivamente al suo smaltimento: non è, quindi, la natura di fertilizzazione del gesso di defecazione a escluderne a priori la natura di rifiuto. Pertanto, a contrario, se ne può dedurre che il gesso di defecazione, se effettivamente recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, se impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, se rispettoso di quanto previsto in materia di etichettatura, tracciabilità ed imballaggio, se stoccato con modalità idonee che non ne compromettano l’utilizzo, allora può essere immesso nel mercato come fertilizzante.

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Ritenuto in fatto 1. Il sig. N. P. ricorre per l'annullamento della sentenza del 19/10/2016 del Tribunale di Mantova che l'ha condannato alla pena di 7.500,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (così qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 112, 137, comma 14, legge n. 152 del 2006) perché, quale proprietario dell'omonima azienda agricola e locatario di un terreno agricolo, aveva effettuato l'utilizzazione agronomica di gesso di defecazione per complessivi 1600,00 mc. al di fuori dei casi e delle procedure previste perché non inserite nel Piano di Utilizzazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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