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Responsabile Tecnico: è sufficiente la firma dei piani di lavoro per dimostrare le pregresse esperienze lavorative?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Marche
Data: 11/12/2018
n. 768

In tema di rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha previsto (deliberazione n. 1 del 2004 e circolari n. 3413/2004 e n. 2182/2009), in un’ottica di favore nei riguardi delle imprese che operano nel settore, un’ampia possibilità per le stesse di provare il possesso, da parte dei soggetti che aspirano ad essere riconosciuti come Responsabile Tecnico, delle pregresse esperienze lavorative e formative indicate dal D.M. n. 120/2014, e dalla citata deliberazione n. 1 del 2004. Precisamente, è previsto che il possesso di tali requisiti possa essere dimostrato mediante la produzione di almeno cinque piani di lavoro (uno per ogni anno del quinquennio di riferimento) oppure, nel caso in cui tale documentazione non sia sufficiente, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e delle relazioni annuali che (ai sensi dell’art. 9 della L. 257/1992) devono essere effettuate alla Regione e all’ASL competente per territorio. La normativa di settore attua, dunque, un giusto contemperamento fra l’esigenza di garantire che i tecnici addetti a questa delicatissima attività siano adeguatamente formati e la necessità di evitare eccessivi appesantimenti burocratici e di tenere conto, piuttosto, della realtà delle cose. Ciò che sicuramente la normativa vuole evitare è che ottengano la qualifica di Responsabile Tecnico soggetti che hanno maturato una competenza professionale “virtuale”, mentre non si può dire che le relazioni annuali riguardano solo il personale che concretamente svolge le operazioni: l’Albo ha ritenuto che la semplice apposizione della firma in calce ai piani di lavoro non è sufficiente da sola a comprovare quale sia il compito specifico che il tecnico è stato chiamato a svolgere nell’ambito del singolo intervento (nel caso di specie si trattava di operazioni di rimozione dell’amianto in cantiere).

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