Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Trasporto rifiuti pericolosi senza FIR: da quando è da considerare reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/01/2018
n. 1951

Nell’ambito della gestione di rifiuti, con riferimento alla fattispecie illecita del trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario (FIR), o con FIR incompleto o inesatto, di cui all’art. 258 del D.L.vo 152/2006, i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 121/2011 (16 agosto 2011) non sono previsti come reato. Questo per effetto della depenalizzazione introdotta dal D.L.vo 205/2010: tale decreto, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, è, infatti, intervenuto sull’art. 258 limitandone l’applicazione alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, del D.L.vo 152/2006) che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI, senza più richiamare la pena prevista per il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR, o con FIR incompleto o inesatto. Dal 25 dicembre 2010, quindi, quest’ultimo reato è da considerarsi depenalizzato, e tale rimane fino al 16 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L.vo 121/2011, che ha rimandato la depenalizzazione all’effettiva operatività del SISTRI (nella specie si trattava di veicoli fuori uso).

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata