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Trasporto rifiuti pericolosi senza FIR: da quando è da considerare reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/01/2018
n. 1951

Nell’ambito della gestione di rifiuti, con riferimento alla fattispecie illecita del trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario (FIR), o con FIR incompleto o inesatto, di cui all’art. 258 del D.L.vo 152/2006, i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 121/2011 (16 agosto 2011) non sono previsti come reato. Questo per effetto della depenalizzazione introdotta dal D.L.vo 205/2010: tale decreto, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, è, infatti, intervenuto sull’art. 258 limitandone l’applicazione alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, del D.L.vo 152/2006) che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI, senza più richiamare la pena prevista per il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR, o con FIR incompleto o inesatto. Dal 25 dicembre 2010, quindi, quest’ultimo reato è da considerarsi depenalizzato, e tale rimane fino al 16 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L.vo 121/2011, che ha rimandato la depenalizzazione all’effettiva operatività del SISTRI (nella specie si trattava di veicoli fuori uso).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 3 gennaio 2015, confermando la ricostruzione dei fatti già fornita dalla decisione di primo grado del Tribunale di Cagliari del 24 novembre 2014, ritenendo che non emergessero agli atti elementi per escludere l'attribuibilità del fatto all'imputato, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a V.C. , relativi agli artt. 110 c.p. e 256 e 260 D.Igs n. 152 del 2006, perché in concorso con altri, quale amministratore della concessionaria auto "N.S.C. srl" con sede ad Elmas, aveva smaltito rifiuti speciali pericolosi consistenti in 28 veicoli fuori…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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