Rifiuti – Illecita gestione - Confisca – Rapporti con decreto penale di condanna
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale, sez. III
Data: 16/05/2012
n. 18774
Rispetto alla confisca di cui all’art. 240 c.p., la confisca ex artt. 256 e 259 TUA è speciale perché rientra tra le confische obbligatorie per legge, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. La confisca ex artt. 256 e 259 D.L.vo n. 152/2006 ha una funzione sanzionatoria: essa è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.
© Riproduzione riservata
Rifiuti – Illecita gestione - Confisca – Rapporti con decreto penale di condanna
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale, sez. III
Data: 16/05/2012
n. 18774
Rispetto alla confisca di cui all’art. 240 c.p., la confisca ex artt. 256 e 259 TUA è speciale perché rientra tra le confische obbligatorie per legge, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. La confisca ex artt. 256 e 259 D.L.vo n. 152/2006 ha una funzione sanzionatoria: essa è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.
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