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RIFIUTI – Obbligo tenuta registri di c/s ASL

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 24/09/2009
n. 20618

In tema di disciplina dei rifiuti, l'obbligo imposto dall'art. 12 d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 190, D.Lgs. 152/2006) di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti grava, per quanto riguarda le ASL, sull'organo gestorio di vertice, ma non anche sul responsabile di un singolo distretto sanitario, atteso che quest'ultimo, in mancanza di apposita delega, è sfornito del potere decisionale e di spesa propri del primo. (Fattispecie relativa ad omissione accertata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che, inserendo gli artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies nel corpo originario del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha diversamente disciplinato l'organizzazione e la distribuzione di competenze delle aziende sanitarie locali).

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