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Emergenza rifiuti: necessaria la continuità della condotta?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 18/01/2016
n. 1619

Il delitto previsto dall'art. 6, comma primo, lett. d), d.l. n. 172 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (in ciò differenziandosi dall'art. 260. d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona la continuità della attività illecita), infatti, il requisito della stabilità o continuità della condotta non è contemplato dalla norma emergenziale e ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio.

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