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Legittimo l’obbligo di gestire gli PFU sull’intero territorio nazionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 21/05/2024
n. 4519

I produttori o gli importatori che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l’anno sono tenuti ad adempiere all’obbligo di gestione degli PFU sull’intero territorio nazionale. L’art. 228, comma 1, del d.lgs. 152/2006, pur non prevedendo l’obbligo di gestire il recupero degli pneumatici fuori uso sull’intero territorio nazionale, neppure lo esclude e anzi, nel correlare i quantitativi di PFU da gestire ai quantitativi destinati alla vendita sul territorio nazionale, riconosce un testuale rilievo e risalto a tale ambito/dimensione territoriale. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado con cui il Tar del Lazio aveva annullato il d.m. 182/2019 che stabilisce l’obbligo di cui sopra).

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Ministero della transizione ecologica avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 4121 del 7 aprile 2021. 2. Risulta controversa la legittimità di alcune disposizioni del regolamento emanato con il d.m. n. 182 del 19 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 dell’8 aprile 2020, per disciplinare il recupero degli pneumatici fuori uso (d’ora in avanti anche PFU). 3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione. 3.1. La società O. s.r.l., iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta, svolge attività di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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