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Il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quinta)
Data: 08/10/2024
n. 8086

Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 160 del 2010, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. La citata disposizione non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per le autorizzazioni di cui all’art. 208 d.lgs. 152/2006, per cui – ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare – il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. Il SUAP, dunque, funge da unico canale informativo sia verso le Amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle Amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze.

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