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Anche l’effettuazione di un singolo trasporto può integrare il reato ex art. 256 TUA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 20/11/2014
n. 48015

Il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, riguardante in via ordinaria e sull’intero territorio nazionale, l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una “attività di trasporto”: ebbene, con riguardo a tale fattispecie, plasmata, nelle sue componenti, in maniera assolutamente uguale a quella impiegata dalla norma “speciale” ex lege n. 210 del 2008, non si è mai dubitato del fatto che per l’integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, sia sufficiente un unico trasporto, da ciò discendendo, evidentemente, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta.

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