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Procedura semplificata: la violazione di quali prescrizioni configura il reato di gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen., sez. III
Data: 14/07/2017
n. 34543

Nel caso di un’attività di gestione di rifiuti condotta in regime semplificato, regolata, cioè, dall’art. 214, D.Lgs. n. 152 del 2006, le prescrizioni e le cautele che debbono essere rispettate sono quelle previste in sede di iscrizione, da parte della ditta richiedente, nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, quindi nella comunicazione di inizio attività: ciò significa che, in tal caso, le prescrizioni cui fa riferimento l’art. 256 comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 sono quelle previste nella comunicazione stessa.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto: Il sig. G. M. ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/04/2015 del Tribunale di L'Aquila che, per quanto ancora rileva, lo ha condannato alla pena di 15.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale amministratore unico della società «L. M. & figli s.r.I.», aveva effettuato il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata non ottemperando alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione iscritta al Registro Provinciale n. RIP/77/205/AQ del 23/05/2005. In particolare, per la tipologia rifiuti 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di…
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