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Deposito temporaneo e gestione di rifiuti non autorizzata: quale confine?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/05/2024
n. 20841

Solo l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dall’art. 185-bis del d.lgs. 152/2006 per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio dell’attività di gestione dei rifiuti, fermi restando l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e il divieto di miscelazione di cui all’art. 187. In difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore che deroga alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti - l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.

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