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Deposito temporaneo e gestione di rifiuti non autorizzata: quale confine?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/05/2024
n. 20841

Solo l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dall’art. 185-bis del d.lgs. 152/2006 per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio dell’attività di gestione dei rifiuti, fermi restando l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e il divieto di miscelazione di cui all’art. 187. In difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore che deroga alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti - l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/09/2023, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena del 27/05/2022, che aveva condannato L. M., quale L.R. della Azienda Agricola "L. S.", alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 14.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006. 2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione l'imputato. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, ritenendo che erroneamente sia stato ritenuto sussistente un deposito incontrollato in luogo di un deposito temporaneo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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