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Gestione illecita di rifiuti: la convinzione della liceità dell’attività altrui non esonera da responsabilità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/09/2024
n. 35124

Trattandosi di contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa, chi materialmente concorre nel reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, ponendo in essere una qualunque frazione della condotta tipica oppure agevolandone l’esecuzione, non può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge adducendo la propria personale convinzione della liceità dell’attività altrui, essendo suo onere verificare l’effettivo possesso dell’autorizzazione da parte del gestore, non essendo al riguardo sufficienti nemmeno le rassicurazioni verbali di quest’ultimo.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.O. A., O. I. e O. S. ricorrono congiuntamente per l'annullamento della sentenza del 18 ottobre 2023 del Tribunale di Pordenone che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e li ha condannati alla pena di 3.000 euro di ammenda ciascuno. Si imputa ai ricorrenti di aver effettuato la raccolta e il trasporto di numerosi rifiuti prodotti da terzi senza essere iscritti all'albo delle imprese di gestione ambientale e/o di rifiuti. Il fatto è contestato come accertato il 14 dicembre 2020 allorquando i…
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