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Rifiuti – Raggruppamento in luogo diverso da quello di produzione - Stoccaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale, sez. III
Data: 11/05/2012
n. 17819

Quando i rifiuti non vengono raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso si ha vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell'art. 183, lett. aa), del D.L.vo n. 152/2006, e non deposito temporaneo, per il quale è richiesto che i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione e non altrove. (Nella specie: gli scarti di attività di cantiere posizionati all'interno di cassoni appositamente forniti da altra società autorizzata appositamente allo smaltimento).

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