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Quando le parti dei veicoli fuori uso cessano di essere rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/02/2018
n. 6939

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono da considerare, ai sensi dell’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, come rifiuti. L’art. 184-ter del medesimo decreto prevede che la qualifica di rifiuto può venir meno quando esso sia stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni previsti dalla stessa norma. Con riferimento ai veicoli fuori uso (richiamando il D.L.vo 209/2003), le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza, provenienti dai centri di raccolta autorizzati, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato (ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5). Questo significa che affinché le parti di autoveicoli possano cessare di essere rifiuto occorre che esse siano così recuperate, a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato, e che risultino conformi alle condizioni previste dal citato art. 184-ter.

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