RIFIUTI – Tarsu
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 04/08/2005
n. 16427
La proroga delle tariffe consentita dall’art. 69, co. 1, D. Lgs. 507/1993 trovava la sua motivazione nell’eventualità che i Comuni non adempissero alla prescrizione di deliberarne delle nuove entro il 31 ottobre 1993: pertanto, la stessa mirava solo ad evitare vuoti impositivi, ma non ne sanzionava la legittimità a tempo indeterminato, che avrebbe così vanificato ogni valenza normativa della nuova disciplina. In questo senso, l’eventuale acquiescenza del contribuente alle delibere dell’Ente (sulla cui legittimità può giudicare, in via incidentale, il giudice tributario) non gli impedisce di impugnare la liquidazione della tariffa dell’anno successivo, al fine contestare la legittimità del regolamento Tarsu.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Tarsu
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 04/08/2005
n. 16427
La proroga delle tariffe consentita dall’art. 69, co. 1, D. Lgs. 507/1993 trovava la sua motivazione nell’eventualità che i Comuni non adempissero alla prescrizione di deliberarne delle nuove entro il 31 ottobre 1993: pertanto, la stessa mirava solo ad evitare vuoti impositivi, ma non ne sanzionava la legittimità a tempo indeterminato, che avrebbe così vanificato ogni valenza normativa della nuova disciplina. In questo senso, l’eventuale acquiescenza del contribuente alle delibere dell’Ente (sulla cui legittimità può giudicare, in via incidentale, il giudice tributario) non gli impedisce di impugnare la liquidazione della tariffa dell’anno successivo, al fine contestare la legittimità del regolamento Tarsu.
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