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Concorso tra attività organizzate per traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/01/2022
n. 1348

Ai fini del concorso tra il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e quello associativo di cui all’art. 416 cod. pen. è necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambi, con la conseguenza che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 452-quaterdecies cod. pen. con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, poiché tale ultimo reato richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può però essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal menzionato art. 452-quaterdecies, essendo necessaria un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.  

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