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RIFIUTI – Terre e rocce da scavo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/03/2007
n. 09794

L’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti si configura come deroga alla regola generale che, per effetto dell’art. 7, c. 3, lett. b) D.Lgs. 22/97, include le terre e rocce da scavo nella categoria di rifiuti. Ne deriva che spetta all’imputato che voglia fruire della deroga l’onere di provare il presupposto della deroga stessa, e cioè che le predette terre e rocce sono effettivamente destinate al reinterro, al riempimento e alle altre simili operazioni, e che sono utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dei lavori. Mentre spetta alla pubblica accusa, che voglia includere nella categoria dei rifiuti anche le terre e rocce da scavo effettivamente destinate al reinterro e al riempimento, dare la prova che esse abbiano superato la soglia di inquinamento tollerata.

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