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AIA e gestione rifiuti: cosa si intende per gestione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/11/2018
n. 50143

In tema di rifiuti, l’art. 183, comma 1, lett. n) del D.L.vo 152/2006 definisce la gestione come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Si tratta di una definizione ampia, che sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l'indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l'insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all'applicazione della normativa di settore. Tale definizione, per quanto sia da intendersi in senso ampio, è data, come espressamente stabilito nel primo comma dell'art. 183, ai fini della parte quarta del decreto citato che riguarda, appunto, le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, facendo peraltro salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali. Di conseguenza, l'art. 29-quaterdecies, comma 3, lett. b) del medesimo decreto, che disciplina l’apparato sanzionatorio dell’AIA, riferendosi alla gestione dei rifiuti, non effettua un richiamo espresso alla definizione contenuta nell'art. 183, lett. n) del decreto stesso. Pertanto, è escluso che il richiamo alla gestione dei rifiuti ai fini della configurabilità della violazione AIA debba intendersi riferito alla definizione contenuta nel predetto art. 183, lett. n).

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