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RIFIUTI – Sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/05/2007
n. 10257

L’articolo 183, lettera n), D.L.vo 152/06 detta le condizioni per l’utilizzazione dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui), stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l’ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di danno per l’ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione (fattispecie relativa all’utilizzazione dei residui della lavorazione del legno come combustibile). Il responsabile del settore ambientale può adottare provvedimenti coercitivi a tutela dell’ambiente diretti ad ottenere la conformità delle emissioni gassose in atmosfera alle prescrizioni della legge e dei provvedimenti autorizzativi e che l’inosservanza di tali provvedimenti, se non sanzionata da altre norme, può essere punita a norma dell’art. 650 Cod. Pen., giacché la salubrità dell’aria incide sull’igiene e quindi sulla sanità pubblica.

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