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Combustione di materiali vegetali: quando è gestione di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 24/10/2018
n. 48397

In tema di esclusione dalla disciplina sui rifiuti, l'art. 182, comma 6-bis, del D.L.vo 152/2006 esclude che costituisca smaltimento, fase residuale della gestione dei rifiuti, la combustione che avvenga con le modalità ed alle condizioni descritte di materiali che, per origine, non sono rifiuti, poiché vengono richiamati i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del medesimo decreto, che sono, appunto, esclusi dalla disciplina sui rifiuti. Tale esclusione non riguarda tutti i materiali vegetali ma soltanto quelli che rispettino le ulteriori condizioni che la richiamata disposizione prevede, e che riguardano provenienza, natura e, soprattutto, destinazione successiva (normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzazione in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia): ne discende che tutto ciò che non presenta tali requisiti è da considerarsi rifiuto, soggetto alla disciplina ordinaria ed alle relative sanzioni, quali quelle previste per la gestione in assenza di titolo abilitativo. In particolare, alle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto e, nel caso i fatti siano commessi in territorio soggetto alla disciplina emergenziale, a quelle previste dal quasi speculare articolo 6 della Legge 210/2008. In definitiva, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni, invece, non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256 per l'illecita gestione di rifiuti.

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