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Assenza dei requisiti del deposito temporaneo: quali conseguenze?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/09/2020
n. 24989

In assenza delle condizioni prescritte dall'art. 183, comma 1, lett. bb), D.L.vo 152/2006 non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, come "abbandono" quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero o come "discarica abusiva" nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 novembre 2019, il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p., ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, aveva disposto il sequestro preventivo di due rimorchi telonati appartenenti alla ditta dell'indagato e di cassonetti parimenti di sua proprietà, destinati alla raccolta di indumenti usati.   2. Avverso detta ordinanza, A. M., per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di legge ed in particolare, con…
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