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Abbandono e responsabilità del proprietario del fondo: la sua inerzia lo rende colpevole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, III
Data: 01/12/2017
n. 5632

In materia di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 192 del D.L.vo 152/2006, la responsabilità del proprietario dell’area, anche se questi non è l’autore dell’abbandono, può essere ravvisabile anche dal fatto che la condizione di degrado ambientale, determinatasi in conseguenza dell’abbandono, è dovuta a suoi comportamenti disattenti ed omissivi, quale può essere, ad esempio, la sua inerzia di fronte ad un deposito di rifiuti prolungato nel tempo (nella specie è stato riscontrato un colpevole contegno omissivo di fronte ad una serie di fattori, che hanno concorso al peggioramento dello stato del fondo).

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